Imola. Dopo quasi 2 mesi di contenimento da Covid-19 il Governo ha stabilito, con il DPCM del 26 aprile, le “norme” che ci accompagneranno nella cosiddetta fase 2. Un periodo durante il quale i comportamenti dei cittadini saranno importantissimi per scongiurare un ritorno a misure più drastiche in attesa che il noto indicatore R-0 arrivi all’auspicato valore di 0,2. Anche la regione Emilia- Romagna, guidata da Stefano Bonaccini ha dettato le sue regole con tanto di tabella esplicativa.
Diverse novità ci attendono. Per esempio la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione. La riapertura di parchi e giardini pubblici. L’obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
L’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. L’attività motoria e quella sportiva si potrà svolgere individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Vediamo però puntualmente nel dettaglio, secondo le linee definite dal Governo, cosa potremo fare da domani (4 maggio).
Mascherine
Le mascherine a protezione delle vie respiratorie sono obbligatorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono obbligati ad indossarla i bambini al di sotto dei 6 anni di età e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e chi interagisce con loro.
Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. I “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Passeggiate
Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento per un giustificato motivo (ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti).
Attività motoria
E’ giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro (due metri, se si tratta di attività sportiva) fra le persone. L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi e si potrà svolgere non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. E’ anche consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere le attività mentre rimane il divieto di svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Bicicletta
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Chi non può uscire
Chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Spostamento fra Regioni diverse
E’ consentito esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso la propria residenza anche provenendo da un’altra Regione non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra di nuovo uno dei motivi legittimi di spostamento.
Apertura dei parchi, ville e giardini pubblici
L’accesso è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo D.P.C.M., restano chiuse.Inoltre il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
Negozi
I gestori degli esercizi commerciali che sono aperti dovranno attenersi alle regole del decreto. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. Si potrà anche uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici. E’ possibile infine effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through) mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Mercati
I mercati, sia all’aperto sia coperti, possono svolgere l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Cimiteri
E’ consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
Università
Si potranno tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Decreto del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza.
Cantieri
I cantieri rimangono aperti. Attività come costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari sono consentite dal decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, FilcaCISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
Agricoltura
È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
Concessionarie di autoveicoli
Dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività relativa al “Commercio di autoveicoli”. E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Attività produttive, professionali e servizi
Possono riprendere diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Sono ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri , nel settore del trasporto e della logistica, espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. È inoltre consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte. Le attività professionali sono espressamente consentite se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Colf, badanti e babysitter
Possono prestare servizio in quanto queste attività sono ricomprese nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020.
(Verner Moreno)