Bologna. Altro pacchetto di riaperture in Emilia Romagna. Con una nuova ordinanza del presidente Stefano Bonaccini, da lunedì 22 giugno possono riprendere le attività dei Centri diurni per anziani. Così come sarà consentito l’accesso di nuovi ospiti e pazienti alle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, comprese le Cra. E via libera anche alle visite didattiche e turistiche nelle aree naturali protette.
Il provvedimento contiene anche il protocollo, con le indicazioni sempre per la sicurezza, per le sale giochi, sale bingo e sale scommesse la cui ripresa come già annunciato è prevista dal 19 giugno.
Inoltre, l’atto modifica alcuni punti di protocolli regionali adottati con precedenti ordinanze su negozi al dettaglio e mercati e strutture alberghiere e ricettive.
Centri diurni per anziani
Le Linee guida regionali per l’apertura prevedono, tra le principali regole da seguire, la riorganizzazione degli spazi interni, il rigoroso utilizzo delle mascherine da parte degli operatori e, se possibile, delle persone che partecipano alle attività. E ancora, predisposizione di un progetto personalizzato formulato con l’utente e la famiglia che, oltre alla frequenza parziale del centro, possa prevedere ulteriori interventi, a distanza o domiciliari; poi trasporti da garantire in sicurezza. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi,l’Ente gestore di ogni Centro diurno dovrà definire una nuova programmazione delle attività per garantire il rispetto delle norme per la sicurezza di utenti ed operatori, garantendo priorità di accesso alle situazioni di maggiore gravità e fragilità. Andrà comunque assicurata a tutti gli utenti la frequenza del servizio.
In particolare, per assicurare il distanziamento sociale ciascun Centro dovrà individuare nuove modalità di frequenza, prevedendo attività individuali o in piccoli gruppi (massimo 7 persone). Potrà essere programmata l’apertura anche nei fine settimana e nel periodo estivo ed essere ampliata la fascia oraria giornaliera. Massima attenzione dovrà essere posta alla pulizia degli ambienti e dei materiali, e all’uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori che entrino in contatto con ospiti che non possono indossare la mascherina. In ogni struttura potranno essere adottate soluzioni flessibili, in considerazione delle dimensioni degli spazi interni ed esterni, del numero di utenti e del livello di autonomia degli ospiti.
Altre indicazioni riguardano gli operatori (previsto per le situazioni più gravi un operatore per utente) e il trasporto delle persone, che dovrà essere effettuato in sicurezza, a partire dalla sanificazione dei mezzi e dal distanziamento.
Infine, nel caso di centri diurni contigui ad una struttura residenziale dovranno essere assicurati accessi, spazi, attrezzature e personale completamente separati, garantendo la completa separazione dal punto di vista strutturale ed organizzativo. In assenza di tali requisiti non sarà possibile la riapertura del Centro diurno.
Strutture residenziali per anziani e persone con disabilità
Queste le indicazioni fornite dalla Regione per le strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti (Cra – case residenza per anziani) accreditate e, per quanto applicabili, i Centri socioriabilitativi residenziali per persone con disabilità (Csrr).
Tra le principali misure da adottare per i nuovi inserimenti, l’obbligo per tutti gli ospiti di effettuare il tampone naso-faringeo per il Covid-19, 2-3 giorni prima dell’ingresso, e una valutazione clinica epidemiologica preventiva per verificarel’assenza di segni o sintomi di malattia. Inoltre, per i nuovi ingressi e re-ingressi occorre prevedere una “zona per l’accoglienza temporanea”, dove assicurare l’isolamento dell’utente in stanza singola o ambiente idoneo, garantire l’adeguato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale da parte di ospiti e operatori e il distanziamento fisico. In questa fase, è opportuno prevedere un periodo di osservazione in isolamento di 14 giorni.
Non è invece consentito l’accesso in struttura di ospiti Covid-19 confermati che non abbiano ancora ricevuto la diagnosi di guarigione (risoluzione dei sintomi e doppio tampone negativo), ad eccezione delle “Cra Covid” e delle altre strutture residenziali individuate a livello territoriale per l’accoglienza degli ospiti positivi.
Aree naturali protette, al via le attività didattiche e turistiche
Dal 22 giugno potranno ripartire le attività didattiche e turistiche in aree naturali protette e in particolare saranno aperti i Centri Visita, organizzate le visite guidate, comprese quelle nelle grotte e il bivacco con tenda. Nelle attività la mascherina dovrà sempre essere indossata, ed è raccomandato l’uso di gel igienizzanti e di sacchetti per smaltire i dispositivi di protezione individuali. Le prenotazioni andranno fatte on line o telefonicamente e l’Ente gestore dovrà conservare i dati dei partecipanti per almeno i successivi 14 giorni dalla conclusione dell’attività.
L’accompagnatore dovrà avere in dotazione: cinque mascherine monouso; una mascherina KN95 – FFP2 per eventuale primo intervento su infortunato senza mascherina, gel igienizzante, kit di primo soccorso.
I partecipanti dovranno presentare un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, o di non presentare sintomatologia simil-influenzale. In presenza di più persone in spazi chiusi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, mentre all’aperto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti a tale regola i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che se ne prendono cura.
Le linee guida riportano anche tutte le misure di igienizzazione e allestimento di attrezzature, ambienti interni ed esterni come aree comuni, tavoli, sedie e panchine, impianti di condizionamento, nonché le regole a cui attenersi per visite guidate, in grotte o escursioni. Il numero massimo di partecipanti per ogni accompagnatore presente è di 20 persone.
I materiali utilizzati prima e dopo l’attività, soprattutto quelli che vengono dati in dotazione ai partecipanti dovranno essere disinfettati prima di ogni nuovo utilizzo.
Per quanto riguarda il bivacco notturno con tenda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 16/2004, è consentito presso le strutture ricettive presenti lungo gli itinerari segnalati. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni e organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. Tale disposizione, per favorire la frequentazione delle aree protette e dei percorsi che le attraversano, è valida fino al 31 dicembre 2020.
Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale commesse
Le indicazioni per sale giochi, bingo e scommesse vanno integrate, in funzione della presenza di attività complementari, con le misure previste negli specifici protocolli regionali, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e la pulizia e disinfezione di locali e attrezzature. Dovrà essere predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia con segnaletica o sistemi audio-video, sia ricorrendo a personale incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
Vanno riorganizzati gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature come tavoli del bingo, giochi, terminali e apparecchi Awp (Amusement with prizes) e Vlt (Video lottery terminal) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Dovranno essere garantiti dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata e barriere fisiche alle casse.
I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro. Dopo l’utilizzo di un gioco, è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con le mani. Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le linee guida riportano poi dettagliate indicazioni su percorsi di entrata e uscita, per il ricambio d’aria negli ambienti interni e l’uso di quelli esterni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi.
Negozi al dettaglio e mercati, modifiche ai protocolli
Per quanto riguarda esercizi commerciali al dettaglio e commercio su aree pubbliche, le modifiche riguardano l’uso dei guanti e la disinfezione delle mani prima di toccare la merce. Le misure attualmente previste sono sostituite nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dall’obbligo di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dalla disinfezione delle mani, sempre obbligatoria, prima della manipolazione della merce.
Distanziamento fra persone in alberghi e campeggi, modifiche ai protocolli
Un’altra modifica contenuta nell’ordinanza riguarda il distanziamento interpersonale nelle strutture ricettive alberghiere e nelle strutture ricettive all’aria aperta. In Emilia-Romagna, si legge nel provvedimento, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).