Bologna. Inizia in Emilia Romagna il primo di una serie di week end con grandi eventi sportivi internazionali. Il contesto è quello che tutti conosciamo, una crescita giornaliera di contatti, l’incognita dell’apertura delle scuole, le difficoltà ad organizzare trasporti in sicurezza e presenza in sicurezza nei luoghi dio studio. Tutto ciò stride con quello che si può vedere in questi giorni sugli spalti di autodromi o piste di motocross, dove è riapparso il pubblico con distanziamenti quanto meno dubbi.
Ma ciò che crea confusione, al di là del rispetto o meno delle norme di distanziamento sociale, tra l’altro prolungate al 7 ottobre dal Dpcm 7 settembre, sono i riferimenti normativi con i quali si è permesso la presenza di tifosi sule tribune.
La nostra lettura dei vari decreti ci porta a credere che a tutt’oggi sia vietato la presenza di pubblico nei grandi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale.
Se prendiamo gli articoli dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a cominciare da quello dell’11giugno 2020: poi ripresi dal Dpcm del 7 agosto 2020 si legge:
e) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, d almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e d200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento;
f) gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
Tali norme sono infine state prorogate con il Dpcm del 7 settembre.
Contemporaneamente all’uscita del decreto nazionale, la Regione Emilia Romagna approvava una Ordinanza Regione Emilia Romagna, la numero 157 del 7 agosto 2020, dove si legge:
A decorrere dall’8 agosto 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento ed il controllo degli ingressi. La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori all’aperto e dei 200 al chiuso ed pagina 7 di 12 esclusivamente per quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Su specifica richiesta presentata alla Regione Emilia Romagna, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori stabilito al punto 1, per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo le indicazioni definite dalle linee guida allegate alla presente ordinanza.
Questa ordinanza fa sua e trasferisce una norma del Dpcm 7 agosto riferita a sport minori ad eventi di caratura internazionale, quando il comma f dell’art. 1 dello stesso Dpcm recita: gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Forse noi ci siamo persi in mezzo a decreti, leggi, ordinanze, regolamenti, ecc., allora sarebbe bene fare un po’ di chiarezza su ciò che si può e ciò che non si può fare. Noi partiamo dal rispetto delle leggi e dal fatto che una legge nazionale dovrebbe prevalere su atti regionali. Quindi ci piacerebbe capire se tutto ciò che sta capitando sta all’interno di un quadro normativo corretto e nel qual caso quali sono i riferimenti che permettono deroghe a precisi dettati nazionali. Per il bene e la sicurezza di tutti.
(v.z.)