Firmato nella tarda serata del 3 novembre il nuovo Dpcm del Governo Conte, che doveva entrare in vigore a partire dal 5 novembre e valido fino al 3 dicembre. Vi è però stato uno slittamento a venerdì 6 per le divergenze con le regioni per la suddivisione delle zone.

Il decreto 3 novembre prevede un’ulteriore restringimento delle movimentazioni e delle attività, ma soprattutto divide l’Italia in tre zone in base alla situazione sanitaria.

Una sorta di lockdown territoriali nella speranza di evitare quello generalizzato che, a questo punto, potrebbe essere il prossimo step qualora i dati sui contagi non diminuiscano. L’inserimento delle singole regioni nelle diverse zone avverrà in base al fattore di rischio e a diversi altri criteri (Rt, numero di tamponi, positivi, situazione ospedali).

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La conferenza stampa del Presidente Conte

LE NORME GENERALI VALIDE IN TUTTA ITALIA

Uso delle mascherine

Chiaramente confermato l’obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Limiti agli spostamenti

Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Viene reintrodotta l’autocertificazione per chi ha necessità di uscire tra le 22 e le 5.


Nelle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Scuole e formazione

Per le scuole secondarie di secondo grado (le superiori) 100% didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

Concorsi

Vengono sospesi i concorsi pubblici, compreso quello della scuola. L’unica eccezione riguarda quelli destinati al personale della sanità.

Attività lavorative

In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Attività di ristorazione

Ristorante (Foto Regione Emilia Romagna)

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Trasporti

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Sport

Non cambia nulla rispetto al decreto precedente: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

Un ragazzo fa jogging indossando la mascherina (Foto Regione Emilia Romagna)

Fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate precedentemente.

Cultura, sagre, fiere, iniziative varie

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Chiuse anche le biblioteche.

Confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sospese le crociere.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Chiuse sale giochi, spazi scommesse, sale bingo e casinò, sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Luoghi di culto

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

L’Italia divisa in zone

Italia divisa in tre zone: rosse, arancioni e gialle. Per le gialle valgono tutte le misure generali, mentre a scendere per arancioni e rosse verranno introdotte ulteriori restrizioni. Spetta al ministro della Salute definire la suddivisione delle regioni nelle varie zone che varrà per un periodo minimo di 15 giorni, e lo stesso ministro potrà modificarne la destinazione verificando periodicamente (settimanalmente) l’andamento dei dati in relazione ai criteri individuati. La buona notizia è che in qualsiasi zona resteranno aperti i parrucchieri, mentre i centri estetici saranno chiusi “solo” nelle zone rosse.

La classificazione delle Regioni

Zone rosse: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Calabria. Zone arancioni: Puglia e Sicilia. Tutte le altre sono zone verdi.

Cosa cambia tra le varie zone

Zone gialle: valgono le misure generali.

Zone arancioni: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, scolastiche, situazioni di necessità, per motivi di salute o per l’attraversamento finalizzato al raggiungimento di un territorio non soggetto alle restrizioni.

E’ vietato ogni spostamento con mezzo di trasporti pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze. Restano aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Sono sospese tutte le attività sportive non professionistiche anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. E’ consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione.

Per il resto valgono tutte le regole generali.

Zone rosse (alto rischio): è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, scolastiche, situazioni di necessità, per motivi di salute o per l’attraversamento finalizzato al raggiungimento di un territorio non soggetto alle restrizioni.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita d generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sua consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze. Restano aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

La didattica a distanza in queste regioni varrà anche per la seconda e la terza media (salvo le attività con minori disabili). E’ sospesa la frequenza in presenza a livello universitario e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, pompe funebri e attività connesse, saloni di barbiere e parrucchiere), quindi i centri estetici saranno chiusi.

Sono altresì valide le altre misure di carattere generale.