Ci siamo. Dopo tanti annunci sembra arrivato il momento per il lancio di due misure che erano state annunciate con grande evidenza nei mesi scorsi. Parliamo del Bonus cashaback e della Lotteria degli scontrini, due provvedimenti che fanno parte del piano cashless pensato dal Governo per dare la possibilità di avere dei ristorni o dei premi in denaro, soprattutto in caso di pagamento delle proprie spese con strumenti elettronici (bancomat, carte di credito, App, ecc.).
Bonus cashback
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Mef (ministero dell’Economia e delle Finanze) che regola il Bonus cashback che dovrebbe andare a regime a gennaio 2021. Nel frattempo è prevista nel mese di dicembre una fase sperimentale la cui partenza sembra prevista per l’8 dicembre, ma la data definitiva sarà resa pubblica sul sito del Mef. E’ però certa la conclusione di questa prima fase sperimentale: il 31 dicembre 2020. Anche perchè il cashback di dicembre dovrebbe essere una misura aggiuntiva rispetto al cashback di Stato che dovrebbe, appunto, partire a gennaio 2021.
Il provvedimento, in questa prima fase, prevede la possibilità di vedersi accreditati sul proprio conto corrente fino a 150 euro di bonus per gli acquisti fatti nei negozi fisici con pagamenti elettronici (carta, bancomat, App) per almeno un minimo di 10 transazioni. Sarebbe il 10 per cento di quanto acquistato fino a un tetto di 1.500 euro nel periodo sperimentale. Inoltre è previsto persino un premio (“super cashback”) da 1.500 euro euro ai primi 100mila consumatori che avranno fatto il maggior numero di acquisti con strumenti tracciabili sempre nello stesso periodo.
Ai fini del bonus bisogna effettuare almeno 10 operazioni. Gli strumenti di pagamento ammessi comprendono carte, app e qualsiasi metodo di pagamento tracciabile. Le operazioni possono riguardare l’acquisto di qualsiasi genere di prodotto, ma sono validi solo gli acquisti effettuati nei punti vendita fisici, sono pertanto esclusi quelli online.
L’erogazione del rimborso, prevista nel mese di febbraio 2021, avviene tramite accredito sull’iban corrispondente all’aderente.
A regime il decreto prevede tre periodi di applicazione della misura:
a) 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.
Per ciascuno dei periodi accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 1.500 euro, quindi 150 euro di rimborso che saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.
Anche in questo caso, per ciascun periodo ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro.
Cosa fare per ottenere il rimborso
Per godere del rimborso, sarà necessario registrare la propria carta o bancomat, associarla a un codice fiscale, e comunicare il proprio Iban. Il tutto su una piattaforma che secondo il decreto Mef sarà l’app IO (a cui com’è noto si accede con Spid) o (a scelta dell’utente) i canali bancari. In ogni caso la piattaforma sarà collegata a PagoPa, che quindi per la prima volta gestirà anche pagamenti rivolti ad aziende private (oltre a quelle della pubblica amministrazione).
Lotteria degli scontrini
E’ entrata nella fase operativa Lotteria degli scontrini. Accedendo al portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/, è attiva la sezione “Partecipa ora” dove è possibile chiedere e ottenere il codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
L’avvio della Lotteria è previsto al 1° gennaio 2021. Nel portale dedicato si possono trovare tutte le informazioni necessarie e nella sezione “FAQ” si possono ricercare le domande più frequenti e vari moduli informativi che spiegano tutti i meccanismi di funzionamento della nuova lotteria.
Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli) mette a disposizione il proprio know how nel settore dei giochi e si prepara alle nuove estrazioni, mobilitando anche la rete delle strutture territoriali – Uffici dei monopoli – dove i vincitori dovranno recarsi per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento dei premi.
Numerosi i premi in palio che a regime saranno distribuiti – sia a chi compra sia a chi vende – attraverso estrazioni settimanali, mensili e annuali.
Come partecipare
Per partecipare alla lotteria occorre mostrare al negoziante, al momento dell’acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio “codice lotteria” che verrà abbinato allo scontrino.
Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).
Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
L’esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.
Rimangono esclusi dalla possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti effettuati presso esercenti che sono esonerati dall’emissione del documento commerciale (ad esempio, tabacchi, giornali, ecc.) o presso soggetti con attività “marginali” per le quali rimane l’obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.
E’ però prevista la possibilità di inserire le spese sanitarie. Infatti, con provvedimento 11 novembre 2020 di modifica al provvedimento 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono partecipare alla lotteria anche gli scontrini oggetto di trasmissione al sistema Tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, purché il cliente chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria, in alternativa al codice fiscale. Quindi, si può partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie, ma è necessario rinunciare alla detrazione. Le due possibilità (detrazione o lotteria) sono alternative e la scelta di detrarre oppure di partecipare alla lotteria spetta al contribuente su ogni singolo acquisto.
I premi
Le estrazioni “ordinarie” (quelle che prevedono il pagamento anche con contante) premiano solo i consumatori:
– sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
– tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
– un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Nel caso di estrazioni “zerocontanti” (dedicato esclusivamente ai pagamenti tramite strumenti elettronici – carte di credito, bancomat, ecc.), l’estrazione premia sia il consumatore, sia l’esercente:
– quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
– dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
– un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.
Se si possiede gia’ un codice di accesso a Fiscoonline dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi on line, si puo’ fare a meno dopo aver scaricato il codice alfanumerico di registrarsi sull’app IO ?
Se si possiede gia’ un codice di accesso a Fiscoonline dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi on line, si puo’ fare a meno dopo aver scaricato il codice alfanumerico di registrarsi sull’app IO ?