Tra i ricorrenti aggiornamenti della Costituzione Italiana è da sottolineare la crescente attenzione del legislatore alle nuove sensibilità cresciute nel vivere quotidiano, sia pure con modalità travagliate.

Il 9 marzo scorso è entrata in vigore la Legge Costituzionale n. 1 dell’ 11 febbraio 2022, che integra l’ art. 9 della Carta Costituzionale; pertanto, l’ ultimo capoverso così recita: “La Repubblica….tutela l’ ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’ interesse delle future generazioni. La Legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Importante è il richiamo alle future generazioni che in tal modo entrano a pieno titolo nel meccanismo democratico, in quanto soggetti direttamente interessati all’ evoluzione etico, sociale ed economico del paese.

La tutela della vita, del benessere e della dignità degli animali trova originale spazio nella massima legge italiana. E’ un gradino in più nella scala dei diritti civili, ma il percorso non è terminato, perché il tempo e lo scorrere delle esperienze maturerà nuove sensibilità che potranno essere solo desideri, oppure meritevoli di intervento normativo.

Spetta al legislatore mettere nero su bianco “i modi e le forme di tutela degli animali”. Si apre una parentesi sconfinata, perché ci sono gli animali Pet, quelli da reddito, quelli che sono parte integrante dell’ ambiente naturale, quelli che invadono le campagne e le strade.

Identificare un diritto che sia comune denominatore non sarà facile e potrà-dovrà essere l’ occasione per mettere a confronto l’ ampio ventaglio di esperienze del volontariato, delle professionalità, delle categorie economiche e capacità istituzionali di cui il paese è ricco.

Il principio introdotto nella Costituzione è il sunto di una mobilitazione a vasto raggio che nasce da un principio dall’enunciazione semplice: se gli animali stanno bene, il loro rapporto con l’ uomo, e viceversa, risulta conveniente, anche economicamente.

Entro il 2022 troverà applicazione il “Nuovo regolamento comunitario” conosciuto come legge di Sanità animale che trae origine dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare nato in conseguenza dell’ emergenza della “mucca pazza”.

La diffusione capillare di cani e gatti da compagnia se da un lato è fenomeno sociale positivo, dall’ altro lato genera i fenomeni dell’ abbandono.

A parte situazioni di oggettiva difficoltà della convivenza, disfarsi di un animale con il quale figli o nipoti hanno giocato e divenuto ingombrante, appare troppo di frequente la soluzione più semplice e sbrigativa.

L’Anagrafe canina, che sembrava un valido deterrente all’ abbandono, poco può a fronte della volontà di sbarazzarsi di un Pet.

Ma la modifica costituzionale ha toccato anche l’ art. 41, il cui ultimo capoverso termina così: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’ attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Parole diverse ma che si sommano in simbiosi con quelle dell’ art.9, segno che è possibile uno sviluppo socio-economico in armonia con tutte le manifestazioni della natura.

Se si considerano i drammi e i crimini che avvengono nel mondo, la tutela degli animali e dell’ ambiente appare impegno secondario, ma è pur sempre imparare a rispettare la vita in tutte le sue forme, sensibilità ed espressioni.

(Vittorio Feliciani)