Col referendum costituzionale del 20 e 21 novembre 2020, una larga maggioranza degli italiani votanti (51,12%) hanno deciso il taglio di un terzo del numero dei parlamentari sancito fino allora dalla Costituzione (artt. 56, 57, 59). E’ stato quindi necessario procedere alla redazione di una legge costituzionale (Legge Cost. n. 1/2020) per modificare le norme su indicate in coerenza con l’esito elettorale.

I 630 deputati della Camera si sono ridotti a 400 e i 315 senatori a 200. Al fine di garantire una corretta rappresentanza territoriale della popolazione distribuita sulle 21 regioni del Paese si è delegato il Governo a ridisegnare i collegi elettorali. Cosa che ha fatto con D.Lgsl. 177/2020.

Le elezioni politiche del prossimo 25 settembre sono le prime che si svolgono dopo la riduzione dei rappresentanti del popolo in Parlamento. Eleggeremo dunque meno senatori e deputati in collegi sensibilmente più estesi e territorialmente misti. In altre parole un numero più elevato di elettori eleggerà un numero inferiore di parlamentari.

Si vota unicamente domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.

In base alla legge elettorale vigente, nota come “Il rosatellum” una parte di questi viene eletta in collegi uninominali col sistema maggioritario (146 alla Camera e 67 al Senato). Ciò significa che dei candidati presentati da formazioni politiche diverse viene eletto chi prende più voti anche con uno scarto minimo (per es. solo 1 voto).

Fac simile della scheda per la Camera dei deputati

Per la Camera, la parte rimanente si elegge in collegi plurinominali col metodo proporzionale in base a liste bloccate decise dai partiti (da 2 a 4 candidati). Ad ogni collegio è assegnato un numero definito di seggi che vengono attribuiti, a seconda dei voti espressi dall’elettorato per le singole liste su base nazionale, alle circoscrizioni e poi ai collegi plurinominali.

Fac simile della scheda per il Senato

I seggi del Senato plurinominali vengono invece attribuiti su base regionale come previsto dalla Costituzione.

Non è previsto il voto di preferenza per i singoli candidati.

La legge prevede una soglia di sbarramento del 3% sia per la Camera che il per il Senato sotto la quale non si ottengono rappresentanti. Per le coalizioni la soglia è del 10% ma all’interno di esse almeno una lista deve avere superato il 3% dei voti.

Alla lista o alla coalizione che ottiene più voti spetta il premio di maggioranza, che consiste nell’assegnazione di un numero di seggi superiore alla metà del totale. I restanti vengono attribuiti alle altre liste o coalizioni in proporzione ai voti acquisiti.

Con la nuova composizione del Parlamento sono assegnati con il sistema maggioritario in collegi uninominali 147 dei seggi del Senato e 74 di quelli della Camera. Col sistema proporzionale in collegi plurinominali sono eletti 122 senatori/trici e 245 deputati/e.

Per la prima volta sono ammessi al voto per il Senato gli elettori con meno di 25 anni.

Come si vota

Ad ogni candidato/a di collegio uninominale è abbinata una lista o più liste (in caso di coalizione).

Unica lista: in  questo caso gli/le elettori/trici possono votare il/la candidato/a del collegio uninominale e la lista ad esso/a associata. Il voto è valido per entrambi.

Se si esprime il voto solo per il/la candidato/a del collegio uninominale e non per la lista il voto vale anche per la lista.

Se si vota solo la lista, il voto vale anche per il/la candidato/a uninominale. Il voto dato alla lista è valido anche se la croce viene apposta invece che sul simbolo sui nomi dei/lle candidati/e.

Coalizione: nel caso di una coalizione cioè di più liste associate a un/a candidato/a del collegio uninominale si può votare il/la candidato/o e una lista. Se tuttavia si vota solo una delle liste, il voto è attribuito anche al/lla candidato/a. Viceversa se il voto viene espresso solo per quest’ultimo/a il voto è esteso e ripartito alle liste collegate in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Non è consentito il voto disgiunto: qualora si voti un/a candidato/a di un collegio uninominale e una lista ad esso/a non collegata, il voto è nullo.

Capita che una volta dentro la cabina elettorale l’elettore/trice sbagli ad apporre la croce. In questo caso ci si può rivolgere al Presidente di seggio chiedendo di ricevere un’altra scheda.

Documenti necessari per esercitare il diritto di voto

Per poter accedere alla cabina elettorale occorre avere con sé la tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione alle liste elettorali e la carta di identità o un altro documento di identificazione con foto anche se scaduto ma rilasciato da una Pubblica Amministrazione.

Assistenza, impedimenti, ricoveri ospedalieri

Le norme prevedono disposizioni dettagliate per consentire l’esercizio del diritto di voto a coloro che, presentando disabilità, o evidente impedimento hanno bisogno di accompagnamento o di assistenza. Sono previste inoltre modalità di voto particolare in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di assenza dal Comune di residenza per ragioni professionali.

Per approfondimenti e dettagli si può consultare il sito del Ministero dell’Interno: https://dait.interno.gov.it/documenti/faq-politiche-2022.pdf

Per consultare la formazione dei collegi uninominali e plurinominali della circoscrizione Emilia Romagna e i candidati rispettivi https://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni/documenti/candidati-e-liste.

(v.g.)