Che esista un problema legato al reato di “abuso d’ufficio”, è una verità ormai certa. Lo si può chiedere ai tanti sindaci ed amministratori che tremano prima di apporre una firma.
Se a questo aggiungiamo che è stato anche barbaramente sfruttato da chi puntava alla celebrazione di una inchiesta contro il politico di turno, allora possiamo concludere, superficialmente, che l’esistenza di quel reato sia più dannoso del reato stesso.
Non c’è nulla di scandaloso se il Parlamento (o in questo caso il Governo) ritiene che un reato non sia più oggi necessario o sia diventato obsoleto per il mutamento della società.
L’abuso d’ufficio (previsto dall’art. 323 Codice penale) era già stato recentemente modificato con un tentativo di “perimetrare” il suo spazio, onde evitare che un amministratore locale rischiasse indagini per la sola violazione, in totale buona fede, di leggi e regolamenti, a mente del numero incalcolabile di questi atti presenti nell’ordinamento italiano. Dal 2020 si parla solo di violazioni di “regole di condotta espressamente previste dalla legge”.
Se anche questa modifica non ha prodotto gli effetti desiderati, allora è legittimo rimetterci mano nuovamente.
Quello che invece sorprende è la proposta del Governo Meloni di risolvere la questione con una totale abrogazione dell’abuso d’ufficio.
Riprendendo il discorso fatto in principio, un reato va abrogato quando il suo scopo (in termini tecnici, il bene giuridico protetto) non è più necessario o quando, ma non è questo il caso, si ritiene esistano altri strumenti più efficaci come la sanzione amministrativa. Ritenere invece che l’abuso d’ufficio non debba più esistere, peraltro lasciando “scoperti” episodi di grande rilevanza sociale, è un principio in contrasto con quanto detto sopra.
Se riteniamo che un fatto debba rimanere oggetto di sanzione penale stante l’evidente disvalore sociale, ma rischia di essere uno strumento per facili accuse, allora la soluzione non potrà essere quella proposta dal Governo ma una ulteriore ed ancora più precisa indicazione del perimetro di questo reato.
(Andrea Valentinotti)